Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato le regole applicative relative al bonus fiscale per l’acquisto e la posa in opera delle colonnine di ricarica delle auto elettriche.
Le nuove norme sono contenute nel DM 20 marzo 2019 che disciplina l’ecobonus per i veicoli a basse emissioni di CO2 elettrici o ibridi. L’articolo 9 del DM è dedicato alle detrazioni fiscali per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.
Colonnine di ricarica elettrica, bonus 50%
Ricordiamo che il comma 1039 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2019 ha introdotto una detrazione fiscale del 50% delle spese sostenute, inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW, per chi installa, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, infrastrutture di ricarica elettriche, anche nei condomìni.
La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro.
Per accedere all’agevolazione le infrastrutture di ricarica devono essere dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico. Ciò significa che sono agevolate le colonnine poste a servizio di condomini o delle singole abitazioni.
Bonus colonnine di ricarica, come ottenerlo
Il DM 20 marzo 2019 dispone che, per fruire della detrazione, i contribuenti, sia soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche sia soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, devono effettuare i pagamenti con bonifico bancario o postale o con altri sistemi di pagamento equivalenti.
Il pagamento con tali strumenti non è richiesto per i versamenti da effettuare, con modalità obbligate, in favore di pubbliche amministrazioni.
Il contribuente è tenuto a conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le fatture, le ricevute fiscali, la ricevuta del bonifico e altra idonea documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute.
Ai fini del riconoscimento della detrazione, per la parte relativa alla detrazione dei costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale, il valore in kW della potenza addizionale è arrotondato al numero intero più vicino.
L’Agenzia delle Entrate potrà definire ulteriori modalità di attuazione della disposizione.
Punti di ricarica elettrica, gli obblighi per i nuovi edifici
Le infrastrutture per la ricarica delle auto elettriche da tempo sono oggetto di interventi da parte del legislatore: secondo quanto disposto dal Dlgs 257/2016, in Italia dal 1° gennaio 2018 il titolo abilitativo per i nuovi edifici è vincolato alla predisposizione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli.
I Comuni devono aver adeguato il regolamento edilizio prevedendo che il conseguimento del titolo abilitativo per i nuovi edifici sia vincolato alla predisposizione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli.
Tale obbligo riguarda gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e i relativi interventi di ristrutturazione profonda, e gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative e i relativi interventi di ristrutturazione profonda.
Le infrastrutture per la ricarica delle auto elettriche predisposte devono permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso e, relativamente ai soli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20% di quelli totali.